Diocesi
Che cos’è la scomunica “latae sententiae”
Al fine di una maggior chiarificazione, in seguito a quanto accaduto in data 31 dicembre e 1 gennaio u.s. nella vicenda riguardante don Ramon Guidetti, si intende informare che incorrere nella scomunica “latae sententiae”, da parte del soggetto, significa più precisamente incorrervi “per il fatto stesso di aver commesso il delitto” (can. 1314 CIC), vale a dire in modo immediato, non già perché un’autorità esterna lo disponga formalmente.Nel caso specifico – come già sufficientemente chiarito – il presbitero succitato ha compiuto un grave delitto contro la fede e l’unità della Chiesa, ovvero nello specifico un atto di natura scismatica (cf. can. 1364 – § 1 CIC), dichiarando pubblicamente entro la Celebrazione Eucarestica – circostanza aggravante ulteriormente quanto avvenuto – di non riconoscere Francesco quale Papa e pertanto di fatto “rifiutando la sottomissione al Sommo Pontefice e la comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti” (can. 751 CIC). Nello stesso giorno, il presbitero ha abbandonato volontariamente la parrocchia, interrompendo ogni comunicazione con il Vescovo e ogni altro presbitero della diocesi.Dinanzi a tale gravissimo delitto che mina l’unità della Chiesa – come già detto -, il Vescovo si è veduto costretto a prendere atto di quanto accaduto e, per mezzo di una comunicazione della Cancelleria, avvertire clero e fedeli laici circa la scomunica “latae sententiae” in cui è incorso don Ramon Guidetti (rimanendo paternamente a disposizione dello stesso per un incontro), precisando che egli è “sospeso ad divinis” e rimosso – come ovvio – dall’ufficio di Parroco della Parrocchia di San Ranieri in Guasticce, a norma dei cann. 1333 § 1 e 1336 § 1 CIC.