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A proposito dell’assegno di inclusione
È stata pubblicata dal Ministero del Lavoro una nota con la quale si riassumono le principali indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (una delle due misure che hanno sostituito il Reddito di Cittadinanza), al fine di assicurare una capillare, ed uniforme, informazione su alcune nuove disposizioni, e funzionalità, messe a disposizione ai fini dell’attuazione della misura e che, si immagina, fossero state oggetto di richieste di chiarimenti da enti e amministrazioni varie.
La nota, in particolare, approfondisce alcune tematiche quali la decadenza o sospensione pagamento beneficio, l’ esclusione dagli obblighi di monitoraggio, il mantenimento del possesso dei requisiti, i cambi di residenza e le istanze di riesame.
Si precisa così, con molto interesse per i beneficiari, che la mancata presentazione alle convocazioni dei cittadini da parte dei Servizi sociali, senza un giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio. Anche in assenza di convocazione i beneficiari sono, comunque, tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi stabiliti dalla nuova normativa. In caso di mancata presentazione agli incontri, che devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (il cd Pad), ovvero, per le domande di Assegno pervenute ad INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla trasmissione dei dati delle domande ai comuni tramite la piattaforma informatica dedicata (Gepi), il beneficio viene sospeso. A tal proposito il Ministero precisa che l’INPS ha disposto che la sospensione del pagamento avvenga dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione. Le registrazioni di avvenuto incontro o presentazione che perverranno a INPS, tramite GePI, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento.
Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato. Si utilizza, insomma, uno schema simile a quello già pensato per il supporto formazione lavoro.
Le norme, insomma, anche in questo caso, nella sua fisiologica fase di implementazione, stanno trovando i suoi correttivi. Nei prossimi mesi potremmo capire se le scelte compiute sono state quelle più corrette ed efficaci e se rispondono all’obiettivo che la nuova legislazione si pone ossia aiutare le persone più povere o a rischio di esclusione sociale in un mondo, quello di oggi, caratterizzato da crescenti disuguaglianze.