Diocesi
Il celibato sacerdotale è dono di sé alla Chiesa
Nella comunicazione, l’impostazione corretta della questione, è di necessaria importanza, affinché ci possa essere una esatta informazione. Nei vari dibattiti giornalistici, soprattutto quelli estranei al mondo ecclesiale, la questione del celibato dei preti spesso viene mal posta. Sentiamo ripetere affermazioni come quella di concedere le nozze ai sacerdoti. Tale modo di dire è, guardando la prassi millenaria della Chiesa, imprecisa, poiché nella storia, la Chiesa ha sempre ammesso al sacramento dell’ordine, nel grado del diaconato e del presbitero, coloro che avevano già fatto una scelta di vita definitiva; quella celibataria oppure quella coniugale. Pertanto è sbagliato dire che nel futuro i sacerdoti potranno sposarsi, perché ciò nella Chiesa non è mai avvenuto. Tutt’al più si potrebbe dire, nell’ambito della Chiesa cattolica di rito latino, ma, lo ricordiamo, siamo nel mondo delle ipotesi, che i coniugati potrebbero essere ammessi al sacerdozio. Impostare correttamente gli argomenti è fondamentale, altrimenti possono crearsi inesistenti aspettative.
La questione del celibato sacerdotale interessa molto l’opinione pubblica e spesso nelle varie “piazze mediatiche” vengono intavolate delle discussioni tra chi si dichiara favorevole a mantenere quest’antica regola della Chiesa e chi, invece, vorrebbe abolirla. Recentemente la questione del celibato dei sacerdoti ha interessato nuovamente i mass media, sulla spinta del Sinodo sull’Amazzonia, durante il quale si era richiesto di cambiare la disciplina del celibato sacerdotale.
Dobbiamo tuttavia ricordare che all’interno della Chiesa cattolica i presbiteri uxorati (sposati) sono già presenti. Nella Chiesa cattolica di rito orientale (rito greco) vi sono uomini coniugati che vengono ordinati sacerdoti. Essa ha una propria disciplina canonica distinta da quella di rito occidentale (rito latino). Oltre ad ammettere al presbiterato uomini che hanno fanno una scelta di vita celibataria, la Chiesa orientale ordina sacerdoti, anche uomini coniugati. In Italia noi abbiamo due Diocesi (Eparchie) di rito orientale; la Diocesi di Piana degli Albanesi (Sicilia) e la Diocesi di Lungro (Calabria). Queste diocesi, le quali si costituirono con le prime diaspore degli albanesi avvenute nel XV secolo, sono di tradizione orientale ed hanno nel loro organico anche sacerdoti coniugati che svolgono il loro ministero nelle parrocchie come parroci o in altri compiti. Attualmente, a motivo del fenomeno delle migrazioni dai popoli dell’est europeo, alcuni sacerdoti coniugati di rito orientale stanno seguendo, qui in Italia, fedeli cattolici provenienti dall’Ucraina, dalla Romania o da altri paesi slavi.
La Chiesa cattolica di rito latino ha sempre ritenuto, per motivi teologici, spirituali e pastorali di mantenere la legge del celibato dei sacerdoti. San Paolo VI ha mantenuto questa legge, nella Enciclica Sacerdotalis caelibatus (1967), ed anche San Giovanni Paolo II, nell’Esortazione Pastores dabo vobis, ha confermato questa tradizione (1992).
Nella Chiesa cattolica di rito latino, anche se in modo eccezionale e circostanziato, sono presenti presbiteri coniugati. Limitatamente ad alcune situazioni particolari è possibile concedere le dispense soprattutto a ministri di culto che provengono da altre Chiese o comunità cristiane non in comunione con quella Cattolica. Papa Benedetto XVI accolse nella Chiesa cattolica presbiteri coniugati provenienti dalla Chiesa Anglicana.
Durante il Sinodo sull’Amazzonia svoltosi in Vaticano nell’ottobre del 2019 si è dibattuto anche sul celibato dei sacerdoti. I Padri Sinodali, dopo aver anche ipotizzato di poter ordinare sacerdoti uomini maturi e coniugati (viri probati), nel documento finale del Sinodo, avevano espresso l’auspicio che “l’autorità competente [potesse stabilire] criteri e disposizioni per ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti dalla comunità, i quali, pur avendo una famiglia legittimamente costituita e stabile, abbiano un diaconato permanente fecondo e ricevano una formazione adeguata per il presbiterato al fine di sostenere la vita della comunità cristiana attraverso la predicazione della Parola e la celebrazione dei Sacramenti nelle zone più remote della regione amazzonica” (cf. n. 111). Tale auspicio non ha trovato accoglienza nell’Esortazione “Querida Amazonia” pubblicata il 12 febbraio 2020. Papa Francesco, al n. 90 dell’Esortazione prima citata, ha auspicato che la penuria dei sacerdoti nelle regioni amazzoniche sia superata con la preghiera per le vocazioni e con una migliore distribuzione dei sacerdoti, esortando le Chiese più ricche di clero ad inviare presbiteri in missione.
Nella riflessione spirituale della Chiesa cattolica di rito latino, la prassi del celibato, non risponde solo ad esigenze di natura funzionale. Certamente un presbitero celibe, non avendo una famiglia verso la quale dare energie ed impegno, è interamente dedicato al suo ministero. Il celibato ecclesiastico deve essere compreso nelle sue implicanze teologiche e non solo come una legge della Chiesa. È perfettamente vero che non è richiesto dalla natura del sacramento. Altrimenti non si capirebbe la prassi della Chiesa orientale di ammettere al sacerdozio anche uomini sposati. Tuttavia vi è da dire che l’ordinazione sacra configura il sacerdote a Gesù Cristo, il quale è Sposo della Chiesa. Di conseguenza la Chiesa, che è la Sposa di Cristo vuole essere amata in modo totale ed esclusivo. Stante questo quadro teologico, il celibato sacerdotale è dono di sé alla Chiesa ed esprime il servizio del sacerdote, totale ed esclusivo, ad essa (cf. Pastores dabo vobis n. 29).
Queste implicanze teologiche del celibato dei presbiteri e la perfetta assimilazione del sacerdote a Cristo, sono maggiormente rafforzate dalla prassi antica di ammettere all’episcopato, anche nella Chiesa cattolica di rito orientale, solo presbiteri celibi. I Vescovi, infatti, hanno la pienezza del sacerdozio di Cristo e nella loro persona Gesù si rende presente nella Chiesa. Essi, in quanto celibi, si donano alla Chiesa in modo esclusivo e totale (cf. Lumen gentium nn. 20-21).
*vicario giudiziale tribunale ecclesiastico diocesano