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«Morte assistita», cosa dice la proposta di legge
Il testo della proposta di legge «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita» è nero su bianco, varato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera e al centro lunedì 13 in aula della discussione generale. Ma sappiamo davvero cosa prevede? Vediamo.
Articolo 1. Viene enunciata la finalità della legge, che si propone di disciplinare «la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile» di ottenere assistenza per porre deliberatamente fine alla propria vita. Nella sostanza: suicidio medicalmente assistito.
Articolo 2. Si definisce il concetto di «morte volontaria medicalmente assistita» come modalità per porre «fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale», precisando che la volontà suicidiaria deve essere «attuale, libera e consapevole».
Articolo 3. Vengono identificate le condizioni sulla scorta delle quali è possibile accedere al suicidio medicalmente assistito. In primo luogo, sono necessarie la maggiore età, la capacità di intendere e volere, un’adeguata informazione e il coinvolgimento in un percorso di cure palliative. Ma quest’ultima condizione – vero punto nodale della legge – viene depotenziata, posto che per poter accedere alla morte volontaria si assume anche il rifiuto di queste terapie semplicemente proposte al malato. La norma prosegue ribadendo i requisiti indicati nell’articolo 1 ma imponendo sia la presenza contestuale di sofferenze fisiche e psicologiche («che la persona stessa trova assolutamente intollerabili») sia la sottoposizione a «trattamenti di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente».
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